6.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 374/3 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg
(Causa C-465/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) - Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica - Nozione))
(2017/C 374/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Duisburg
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’elettricità utilizzata per il funzionamento di turboventilatori destinati a comprimere l’aria impiegata successivamente in un altoforno nel processo per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro non è «elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica», ai sensi di tale disposizione.