12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Procedimento penale a carico di K.P.
(Causa C-458/15) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al terrorismo - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Articolo 1, paragrafi 4 e 6 - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Decisione del Consiglio che mantiene un’organizzazione nell’elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici - Validità)
(2019/C 270/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Saarbrücken
Imputato nella causa principale
K.P.
Dispositivo
1) |
Dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità:
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2) |
Il regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE, è invalido nella parte in cui, con esso, le Tigri per la liberazione della patria Tamil sono state mantenute nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. |