12.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Procedimento penale a carico di K.P.

(Causa C-458/15) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al terrorismo - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Articolo 1, paragrafi 4 e 6 - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Decisione del Consiglio che mantiene un’organizzazione nell’elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici - Validità)

(2019/C 270/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Imputato nella causa principale

K.P.

Dispositivo

1)

Dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità:

della decisione 2007/445/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE;

della decisione 2007/868/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE;

della decisione 2008/583/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE, e

della decisione 2009/62/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga la decisione 2008/583/CE.

2)

Il regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE, è invalido nella parte in cui, con esso, le Tigri per la liberazione della patria Tamil sono state mantenute nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.