12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/24


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti- Romania) — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Causa C-416/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Politica commerciale - Regolamento (CE) n. 225/2009 - Articolo 13 - Elusione - Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 - Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese - Dazi antidumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2012 - Spedizione da Taiwan - Apertura di un’inchiesta - Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 - Estensione del dazio antidumping - Ambito di applicazione ratione temporis - Principio di irretroattività - Codice doganale comunitario - Recupero a posteriori di dazi all’importazione])

(2016/C 335/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Selena România Srl

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, deve essere interpretato nel senso che il dazio antidumping definitivo esteso dalla menzionata disposizione non è applicabile retroattivamente a prodotti spediti da Taiwan, immessi in libera pratica nell’Unione dopo la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, ma prima di quella del regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione n. 791/2011, e che dispone la registrazione di dette importazioni. Ciò nondimeno, il dazio antidumping istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 791/2011 è applicabile all’importazione di siffatti prodotti, se viene stabilito che, sebbene spediti da Taiwan e dichiarati come originari del suddetto paese, i prodotti di cui trattasi sono in realtà originari della Repubblica popolare cinese.


(1)  GU C 346 del 19.10.2015.