18.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-389/15) (1)

((Ricorso di annullamento - Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche - Articolo 3, paragrafo 1, TFUE - Competenza esclusiva dell’Unione - Politica commerciale comune - Articolo 207, paragrafo 1, TFUE - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale))

(2017/C 437/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann, A. Lewis e M. Kocjan, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Etienne, A. Neergaard e R. Passos, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Balta e F. Florindo Gijón, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Hedvábná e K. Najmanová, M. Smolek e J. Vláčil, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Techert, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: M. Tassopoulou, agente), Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, B. Fodda e D. Segoin, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Ungheria (rappresentanti: M. Bóra, M. Z. Fehér e G. Koós, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M. Gijzen e B. Koopman, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente), Repubblica portoghese (rappresentanti: M. Figueiredo, L. Inez Fernandes e M. L. Duarte, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: M. Kianička, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie e D. Robertson, agenti)

Dispositivo

1)

La decisione 8512/15 del Consiglio, del 7 maggio 2015, che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione europea, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione 8512/15 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una decisione del Consiglio dell’Unione europea fondata sugli articoli 207 e 218 TFUE.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.