13.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma — Italia) — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(Causa C-378/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) - Ambito di applicazione - Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo - Operazioni accessorie - Utilizzo della cifra d’affari come indizio))

(2017/C 046/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Roma

Parti

Ricorrente: Mercedes Benz Italia SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l’articolo 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che impongono a un soggetto passivo:

di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate; e

di riferirsi alla composizione della sua cifra d’affari per l’individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.