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18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/3 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA
(Causa C-354/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articoli 8, 14 e 19 - Notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta - Assenza di traduzione dell’atto - Allegato II - Modulo standard - Assenza - Conseguenze - Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata restituzione dell’avviso di ricevimento - Ricezione dell’atto da parte di un terzo - Presupposti di validità della procedura])
(2017/C 121/04)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Évora
Parti
Ricorrente: Andrew Marcus Henderson
Convenuta: Novo Banco SA
Dispositivo
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1) |
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito. Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all’interessato del modulo standard contenuto nell’allegato II di detto regolamento. |
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2) |
Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:
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