20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

(Causa C-327/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale - Articoli 12 e 13 - Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale - Articolo 32 - Compensazione dei costi relativi ai servizi obbligatori supplementari - Effetto diretto - Articolo 107, paragrafo 1, e articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Servizi di sicurezza e soccorso marittimo garantiti in Danimarca e in Groenlandia - Normativa nazionale - Presentazione di una domanda di compensazione dei costi relativi ai servizi obbligatori supplementari - Termine di tre mesi - Principi di equivalenza e di effettività))

(2017/C 053/15)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: TDC A/S

Convenuti: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

Dispositivo

1)

Le disposizioni della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e, in particolare, l’articolo 32 della medesima, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di compensazione per la fornitura di servizi obbligatori supplementari in forza del quale un’impresa non ha diritto alla compensazione da parte dello Stato membro del costo netto della fornitura di un servizio obbligatorio supplementare, quando l’eccedenza realizzata da tale impresa a titolo di altri servizi rientranti nei suoi obblighi di servizio universale è superiore al deficit connesso alla fornitura di tale servizio obbligatorio supplementare.

2)

La direttiva 2002/22 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale un’impresa designata come fornitore di servizi obbligatori supplementari ha diritto alla compensazione da parte dello Stato membro del costo netto della fornitura di tali servizi solo nel caso in cui tale costo costituisca un onere eccessivo per tale impresa.

3)

La direttiva 2002/22 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale il costo netto sopportato da un’impresa designata per adempiere un obbligo di servizio universale risulta dalla differenza tra il totale dei ricavi e il totale dei costi connessi alla fornitura del servizio in questione, ivi compresi i ricavi e i costi che l’impresa avrebbe comunque registrato se non fosse stata operatore di servizio universale.

4)

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fatto che l’impresa incaricata di un servizio obbligatorio supplementare ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2002/22 fornisca tale servizio non soltanto nel territorio della Danimarca, ma anche in quello della Groenlandia, non incide sull’interpretazione delle disposizioni di tale direttiva.

5)

L’articolo 32 della direttiva 2002/22 deve essere interpretato nel senso che ha un effetto diretto, in quanto vieta agli Stati membri di far sopportare all’impresa incaricata della fornitura di un servizio obbligatorio supplementare la totalità o una parte dei costi connessi a tale fornitura.

6)

I principi di lealtà, di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta la presentazione, da parte dell’operatore incaricato di un servizio universale, delle domande di compensazione del deficit dell’esercizio precedente a un termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine imposto a tale operatore per comunicare una relazione annuale all’autorità nazionale competente, a condizione che tale termine non sia meno favorevole di quello previsto nel diritto nazionale per una domanda analoga e che non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti alle imprese dalla direttiva 2002/22, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.