18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa - Lettonia) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Latvijas propāna gāze»

(Causa C-286/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 2711 - Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi - Materia che conferisce il carattere essenziale - Gas di petrolio liquefatto))

(2016/C 260/14)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: SIA «Latvijas propāna gāze»

Dispositivo

1)

La regola 2, lettera b), e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, devono essere interpretate nel senso che, qualora tutti i componenti di una miscela di gas, come il gas di petrolio liquefatto di cui trattasi nel procedimento principale, gli conferiscano insieme il suo carattere essenziale, in modo tale che non è possibile determinare il componente che gli conferisce il suo carattere essenziale e qualora, in ogni caso, non sia possibile determinare l’esatta quantità di ciascuno dei componenti del gas di petrolio liquefatto in questione, una presunzione secondo cui la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola 3, lettera b), delle suddette regole generali, è quella presente in percentuale maggiore nella miscela non deve essere applicata.

2)

Detta nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che un gas di petrolio liquefatto, come quello di cui trattasi nella controversia principale, contenente lo 0,32 % di metano, etano ed etilene, il 58,32 % di propano e propilene, e non oltre il 39,99 % di butano e butilene, e di cui non sia possibile determinare quale sia la sostanza, tra quelle che lo compongono, che gli conferisce il suo carattere essenziale, rientra nella sottovoce 2711 19 00, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, altri».

3)

L’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non implica l’obbligo, per un soggetto che dichiari del gas di petrolio liquefatto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di indicare con precisione la percentuale della sostanza di cui tale gas di petrolio liquefatto è principalmente costituito.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.