14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

(Causa C-215/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Sfera di applicazione - Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) - Attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale - Articolo 2 - Nozione di «responsabilità genitoriale» - Controversia tra i genitori in merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo - Proroga di competenza - Articolo 12 - Presupposti - Accettazione della competenza del giudice adito - Contumacia della controparte - Mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d’ufficio dal giudice adito))

(2015/C 414/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Vasilka Ivanova Gogova

Resistente: Ilia Dimitrov Iliev

Dispositivo

1)

L’azione con cui uno dei genitori chieda al giudice di sopperire al mancato consenso dell’altro genitore agli spostamenti del figlio minore al di fuori dello Stato membro di residenza del medesimo ed al rilascio di un passaporto a nome del minore stesso ricade nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e ciò sebbene l’emananda decisione in esito a tale azione debba essere poi presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore stesso sia cittadino nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del passaporto.

2)

L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non può ritenersi che la competenza giurisdizionale del giudice adito a conoscere di una domanda in materia di responsabilità genitoriale sia stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, in base al solo rilievo che il mandatario ad litem rappresentante della controparte citata in giudizio, nominato d’ufficio dal giudice stesso a fronte dell’impossibilità di notificare alla controparte medesima l’atto introduttivo del giudizio, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione di detto giudice.


(1)  GU C 236 del 20.7.2015.