12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

(Causa C-196/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) no 44/2001 - Articolo 5, punti 1 e 3 - Giudice competente - Nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi» - Brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo - Azione risarcitoria - Nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi»])

(2016/C 335/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Granarolo SpA

Convenuta: Ambrosi Emmi France SA

Dispositivo

1)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi di tale regolamento qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La dimostrazione volta a provare la sussistenza di una tale relazione contrattuale tacita deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa.

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo, come quelle oggetto del procedimento principale, devono essere qualificate come contratti di «compravendita di beni» se l’obbligazione caratteristica del contratto in esame consiste nella consegna di un bene, oppure come contratto di «prestazione di servizi» se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 213 del 29.06.2015.