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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Pippo Pizzo/CRGT Srl
(Causa C-27/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Partecipazione a una gara d’appalto - Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per soddisfare i requisiti necessari - Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto - Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione))
(2016/C 287/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Parti
Ricorrente: Pippo Pizzo
Convenuta: CRGT Srl
Nei confronti di: Autorità Portuale di Messina, Messina Sud Srl, Francesco Todaro, Myleco Sas,
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un operatore economico a fare affidamento sulle capacità di uno o più soggetti terzi per soddisfare i requisiti minimi di partecipazione ad una gara d’appalto che tale operatore soddisfa solo in parte. |
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2) |
Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice. |