ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
21 settembre 2015
Carlo De Nicola
contro
Banca europea per gli investimenti (BEI)
«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione annuale — Regolamentazione interna — Procedimento di ricorso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente»
Oggetto:
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, Racc. FP, EU:F:2014:248), e diretta al parziale annullamento di tale sentenza.
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.
Massime
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto alla rettifica della sentenza del Tribunale della funzione pubblica — Incompetenza del Tribunale
(Art. 270 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 122, § 1)
L’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, riguardante la rettifica degli errori materiali o di calcolo o di altre evidenti inesattezze, non è applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, il quale è disciplinato in via esclusiva dal proprio regolamento di procedura. Un ricorrente non può dunque porre rimedio al suo comportamento omissivo ai sensi del suddetto articolo chiedendo al Tribunale di correggere o rettificare presunti errori materiali o evidenti inesattezze contenuti nelle decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate.
(v. punto 30)
Riferimento:
Tribunale: ordinanza del 13 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, T‑116/13 P e T‑117/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:21, punti 44 e 45