Causa T‑810/14

Repubblica portoghese

contro

Commissione europea

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata l’inadempimento di uno Stato — Penalità — Decisione di liquidazione della penalità — Abrogazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione — Data della cessazione dell’inadempimento — Annullamento di una decisione precedente di liquidazione di una penalità inflitta in esecuzione della stessa sentenza della Corte — Autorità di cosa giudicata — Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 giugno 2016

  1. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Momento della cessazione dell’inadempimento – Entrata in vigore della normativa che abroga la normativa incompatibile con il diritto dell’Unione – Potere della Commissione di imporre una penalità per il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza di inadempimento e la cessazione di quest’ultimo

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  2. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento dell’obbligo di eseguire una sentenza e che impone una penalità – Competenza della Commissione a riscuotere una penalità fissata dalla Corte – Portata – Limiti

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Certezza del diritto – Requisito di chiarezza e di precisione degli atti che producono effetti giuridici

  4. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento dell’obbligo di eseguire una sentenza e che impone una penalità – Liquidazione della penalità con una decisione dichiarata illegittima – Potere della Commissione di liquidare la penalità con una nuova decisione – Violazione del principio del ne bis in idem – Insussistenza

    (Art. 260, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)

  1.  Quando la cessazione dell’inadempimento dipende dall’adozione di una misura nazionale, quale un provvedimento abrogativo, è alla data della sua entrata in vigore che si deve fare riferimento per determinare la data di cessazione dell’inadempimento. Nel caso di un inadempimento constatato in una sentenza della Corte, costituito dall’esistenza di una normativa incompatibile con il diritto dell’Unione, esso cessa dal momento dell’entrata in vigore della legislazione nazionale che ha abrogato tale normativa incompatibile. La Commissione può dunque fondatamente ritenere che da tale sentenza discende che allo Stato membro interessato debba essere inflitta una penalità a decorrere dalla pronuncia di detta sentenza a titolo del periodo durante il quale la legislazione incompatibile con il diritto dell’Unione è rimasta in vigore.

    (v. punto 34)

  2.  La Commissione è, in linea di principio, competente, in qualità di ente contabile e ordinatore del bilancio dell’Unione, a riscuotere le somme dovute dagli Stati membri ai quali sia irrogata una penalità dalla Corte sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Tale competenza implica che la Commissione possa valutare se siano soddisfatte le condizioni imposte dalla Corte nella sentenza che ha inflitto la penalità ai fini di determinare la data di cessazione dell’inadempimento in questione. Tale competenza non contempla invece la possibilità da parte della Commissione di valutare la conformità al diritto dell’Unione di una norma o di un comportamento di uno Stato membro su cui la Corte non si sia previamente pronunciata.

    Nel caso in cui l’inadempimento constatato dalla Corte consista nella mancata abrogazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, la Commissione non può spingersi oltre la verifica dell’effettività di tale abrogazione. Pertanto, non è in suo potere ritenere che l’abrogazione della normativa nazionale incompatibile sia insufficiente e concludere che soltanto una nuova normativa può porre fine a tale incompatibilità. Effettivamente, così facendo, la Commissione valuta la conformità del nuovo regime con il diritto dell’Unione, mentre la Corte non ha avuto la possibilità di pronunciarsi su tale questione.

    Per contro, la Commissione non oltrepassa i limiti della sua competenza di principio in materia di esecuzione del bilancio dell’Unione liquidando la penalità senza procedere all’analisi autonoma della conformità della nuova normativa con il diritto dell’Unione, ma limitandosi a constatare la data di entrata in vigore della normativa nazionale che abroga la legislazione incompatibile, abrogazione che la Corte aveva precisato essere sufficiente a porre fine all’inadempimento constatato.

    (v. punti 40‑42)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 62, 63, 65)

  4.  Inerisce al meccanismo previsto dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE il fatto che la liquidazione operata dalla Commissione sia configurata quale mero atto di esecuzione della condanna dello Stato membro interessato al pagamento di una penalità, risultante da una sentenza pronunciata dalla Corte. Pertanto, qualora la Commissione abbia una prima volta liquidato la penalità con una decisione che sia stata dichiarata illegittima dal giudice dell’Unione, essa può fondatamente, anzi deve, procedere a una nuova liquidazione mediante una nuova decisione, senza per questo violare il principio del ne bis in idem.

    (v. punto 72)