Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015 –
Slovacchia / Commissione
(causa T‑678/14)
«Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»
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1. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione — Esclusione — Lettera che non produce effetti giuridici vincolanti — Irricevibilità del ricorso (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436) (v. punti 24‑26, 35‑48, 53, 57, 60) |
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2. |
Risorse proprie dell’Unione europea — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Responsabilità degli Stati membri — Portata [Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1] (v. punti 28‑34) |
Oggetto
Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale del bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 2351197, del 15 luglio 2014, con cui quest’ultima ingiungerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione l’importo lordo pari a EUR 1602457,33 (dal quale occorre detrarre il 25% a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, e ciò entro il primo giorno feriale seguente il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all’invio di detta lettera.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania. |
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3) |
La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze d’intervento. |
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione – Esclusione – Lettera che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità del ricorso (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436) (v. punti 24‑26, 35‑48, 53, 57, 60)
2. Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata [Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1] (v. punti 28‑34)
Oggetto
Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale del bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 2351197, del 15 luglio 2014, con cui quest’ultima ingiungerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione l’importo lordo pari a EUR 1 602 457,33 (dal quale occorre detrarre il 25% a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, e ciò entro il primo giorno feriale seguente il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all’invio di detta lettera.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania.
3) La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
4) La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze d’intervento.