Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015 –
Bionorica / Commissione
(causa T‑619/14)
«Ricorso per carenza — Tutela dei consumatori — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Sostanze botaniche — Termine di ricorso — Carenza di interesse ad agire — Atto non impugnabile — Irricevibilità»
1. |
Ricorso per carenza — Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso — Irricevibilità (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punto 20) |
2. |
Ricorso per carenza — Diffida nei confronti dell’istituzione — Natura obbligatoria — Ricorso proposto prima della scadenza del termine per la risposta dell’istituzione — Irricevibilità (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punto 21) |
3. |
Ricorso per carenza — Carenza — Nozione — Inerzia — Atto non satisfattorio — Esclusione (Art. 265 TFUE) (v. punto 25) |
4. |
Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Valutazione al momento della presentazione del ricorso — Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente — Insussistenza — Irricevibilità (Art. 265 TFUE) (v. punti 30‑33) |
5. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento n. 1924/2006 — Condizioni per l’uso di tali indicazioni — Applicazione di misure transitorie per le indicazioni in corso di valutazione al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1924/2006 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, artt. 13, § 1, e 28, §§ 5 e 6) (v. punti 35‑38) |
6. |
Diritto dell’Unione europea — Principi — Certezza del diritto — Nozione (v. punto 51) |
Oggetto
Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, poiché questa avrebbe illegittimamente omesso di incaricare l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche quale condizione preventiva ai fini dell’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Bionorica SE è condannata alle spese. |
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso per carenza – Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso – Irricevibilità (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punto 20)
2. Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Natura obbligatoria – Ricorso proposto prima della scadenza del termine per la risposta dell’istituzione – Irricevibilità (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punto 21)
3. Ricorso per carenza – Carenza – Nozione – Inerzia – Atto non satisfattorio – Esclusione (Art. 265 TFUE) (v. punto 25)
4. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 265 TFUE) (v. punti 30‑33)
5. Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Condizioni per l’uso di tali indicazioni – Applicazione di misure transitorie per le indicazioni in corso di valutazione al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1924/2006 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, artt. 13, § 1, e 28, §§ 5 e 6) (v. punti 35‑38)
6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Nozione (v. punto 51)
Oggetto
Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, poiché questa avrebbe illegittimamente omesso di incaricare l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche quale condizione preventiva ai fini dell’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) La Bionorica SE è condannata alle spese.