Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 aprile 2016 –

EGBA e RGA / Commissione

(causa T‑238/14)

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Giochi d’azzardo e di fortuna — Aiuto previsto dalla Francia a favore delle società di corse — Imposta parafiscale prelevata sulle scommesse ippiche online — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»

1. 

Procedimento giurisdizionale — Decisione adottata con ordinanza motivata — Presupposti — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punto 20)

2. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato alla filiera equina compatibile con il mercato interno — Effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone generale e astratta — Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28‑35)

3. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Nozione — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato alla filiera equina compatibile con il mercato interno — Attuazione mediante misure nazionali di esecuzione — Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 37‑41)

4. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Ricevibilità — Presupposti (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 45‑47)

5. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri — Ricevibilità — Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 50)

6. 

Procedimento giurisdizionale — Termine per la produzione delle prove — Articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Ambito di applicazione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, § 2, e 92, § 7) (v. punto 53)

7. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno — Ricorso di un’associazione che agisce nell’interesse collettivo dei suoi membri — Incidenza individuale sui membri dell’associazione — Necessità, per l’associazione, di dimostrare l’incidenza sostanziale sui suoi membri — Mancanza — Irricevibilità (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 57‑59, 66‑69)

8. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto statale con il mercato interno all’esito del procedimento di indagine formale — Ricorso di un’associazione che ha svolto un ruolo attivo nel corso di detto procedimento — Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire in giudizio — Irricevibilità (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 74, 75)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/19/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato n. SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) al quale la Francia intende dare esecuzione a favore delle società di corse (GU 2014, L 14, pag. 17).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La European Gaming and Betting Association (EGBA) e la The Remote Gambling Association (RGA) sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) 

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.