Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2014 –
Bergallou / Parlamento e Consiglio
(causa T‑22/14)
«Ricorso di annullamento — Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione — Regime meno favorevole in materia di pagamento forfetario delle spese di viaggio e di aumento dei giorni di congedo annuale con giorni di congedo supplementari quali giorni per il viaggio — Insussistenza di incidenza individuale — Responsabilità extracontrattuale — Nesso di causalità — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto normativo — Regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari in ambito di rimborso delle spese di viaggio annuo e di giorni per il viaggio — Ricorso di un funzionario basato sul diritto di partecipare alle procedure di modifica dello statuto e sull’appartenenza ad una cerchia ristretta di funzionari interessati dall’atto — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, TFUE e 336 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 27 e 28; Statuto dei funzionari, art. 10; allegato V, art. 7; allegato VII, art. 8; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 24, 31, 32, 37, 41, 45‑48) |
2. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale — Onere della prova a carico del ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 43, 44) |
3. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un funzionario dell’Unione vertente su di un regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari — Incidenza sull’esame del requisito dell’incidenza individuale dei presupposti di ricevibilità di un ricorso ipotetico avverso decisioni dell’amministrazione che danno attuazione alle modifiche — Insussistenza (Artt. 256 TFUE, 263, comma 4, TFUE e 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 52, 53) |
4. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Requisiti dotati di carattere cumulativo — Irricevibilità di un ricorso in caso di mancata ricorrenza di uno soltanto di detti requisiti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 55) |
5. |
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Presupposti cumulativi — Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine — Insussistenza — Insussistenza di uno di questi presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 60, 61) |
6. |
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Nesso causale — Danno subito a seguito dell’adozione asseritamente illegittima da parte del Parlamento e del Consiglio di un regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari — Insussistenza del nesso di causalità diretto fra il danno e le disposizioni impugnate (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 62‑64) |
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui tali disposizioni collegano il diritto al rimborso delle spese di viaggio annuo e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni fondata sull’articolo 340 TFUE, volta al risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Amal Bergallou sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea. |
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2014 –
Bergallou / Parlamento e Consiglio
(causa T‑22/14)
«Ricorso di annullamento — Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione — Regime meno favorevole in materia di pagamento forfetario delle spese di viaggio e di aumento dei giorni di congedo annuale con giorni di congedo supplementari quali giorni per il viaggio — Insussistenza di incidenza individuale — Responsabilità extracontrattuale — Nesso di causalità — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto normativo — Regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari in ambito di rimborso delle spese di viaggio annuo e di giorni per il viaggio — Ricorso di un funzionario basato sul diritto di partecipare alle procedure di modifica dello statuto e sull’appartenenza ad una cerchia ristretta di funzionari interessati dall’atto — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, TFUE e 336 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 27 e 28; Statuto dei funzionari, art. 10; allegato V, art. 7; allegato VII, art. 8; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 24, 31, 32, 37, 41, 45‑48) |
2. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale — Onere della prova a carico del ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 43, 44) |
3. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un funzionario dell’Unione vertente su di un regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari — Incidenza sull’esame del requisito dell’incidenza individuale dei presupposti di ricevibilità di un ricorso ipotetico avverso decisioni dell’amministrazione che danno attuazione alle modifiche — Insussistenza (Artt. 256 TFUE, 263, comma 4, TFUE e 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 52, 53) |
4. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Requisiti dotati di carattere cumulativo — Irricevibilità di un ricorso in caso di mancata ricorrenza di uno soltanto di detti requisiti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 55) |
5. |
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Presupposti cumulativi — Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine — Insussistenza — Insussistenza di uno di questi presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 60, 61) |
6. |
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Nesso causale — Danno subito a seguito dell’adozione asseritamente illegittima da parte del Parlamento e del Consiglio di un regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari — Insussistenza del nesso di causalità diretto fra il danno e le disposizioni impugnate (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 62‑64) |
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui tali disposizioni collegano il diritto al rimborso delle spese di viaggio annuo e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni fondata sull’articolo 340 TFUE, volta al risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Amal Bergallou sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea. |