9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/57


Impugnazione proposta il 5 dicembre 2014 da Eric Vanhalewyn avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 25 settembre 2014, causa F-101/13, Osorio e a./SEAE

(Causa T-792/14 P)

(2015/C 046/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eric Vanhalewyn (Grand Baie, Isola di Mauritius) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 25 settembre 2014, causa F-87/12 (Osorio/SEAE);

statuire mediante nuove disposizioni:

la decisione impugnata è annullata;

il SEAE è condannato alle spese di entrambi i gradi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Dal ricorso risulta che il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 settembre 2014, emessa nella causa F-101/13, Osorio e a./SEAE.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, relativo a un errore di diritto, poiché il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») ha considerato, da un lato, che l’omessa adozione da parte del SEAE delle disposizioni generali (in prosieguo: le «DGE») dell’articolo 10 dell’allegato X allo statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») era giustificata dal fatto che il SEAE si trovasse ancora in una fase di adattamento circa l’applicazione di tale disposizione, e, dall’altro, che la violazione dell’obbligo di adottare disposizioni generali può essere utilmente fatta valere dal ricorrente solo se quest’ultimo dimostra che l’APN ha applicato detta disposizione in modo arbitrario.

2.

Secondo motivo, relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica, poiché quest’ultimo ha rilevato che il SEAE aveva validamente motivato la decisione impugnata sebbene non fossero stati esposti i motivi che avevano portato l’APN a discostarsi dal parere negativo del comitato del personale.

3.

Terzo motivo, relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica, dato che quest’ultimo ha considerato che l’APN, in mancanza di disposizioni generali, poteva tener conto di parametri diversi da quelli previsti dallo statuto per misurare il grado di difficoltà delle condizioni di vita nelle sedi di servizio degli agenti al di fuori dell’Unione europea.