2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/42


Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Hassan/Consiglio

(Causa T-790/14)

(2015/C 034/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Pettiti, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):

la decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell’elenco figurante nell’allegato di detta decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell’elenco figurante nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

dichiarare che gli effetti degli atti annullati saranno definitivi;

risarcire, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall’adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:

riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Consiglio dell’Unione europea per il danno materiale patito e futuro e per il danno morale;

assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 2 50  000, a decorrere dal 1o settembre 2011, al fine di risarcire il danno materiale subito;

assegnare al sig. Hassan la somma simbolica di un (1) euro per il danno morale subito;

e condannare il Consiglio dell’Unione europea a risarcire il danno materiale futuro;

in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende, poiché il Consiglio ha iscritto nuovamente il nome del ricorrente negli elenchi delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive sulla base di motivi non sufficientemente comprovati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione d’innocenza del ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa delle misure illegittime adottate dal Consiglio nei suoi confronti.