2.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/42 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Hassan/Consiglio
(Causa T-790/14)
(2015/C 034/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Pettiti, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):
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dichiarare che gli effetti degli atti annullati saranno definitivi; |
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risarcire, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall’adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:
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in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende, poiché il Consiglio ha iscritto nuovamente il nome del ricorrente negli elenchi delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive sulla base di motivi non sufficientemente comprovati. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione d’innocenza del ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa delle misure illegittime adottate dal Consiglio nei suoi confronti. |