23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/35


Ricorso proposto il 19 novembre 2014 — ANKO/Commissione

(Causa T-768/14)

(2015/C 065/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere che l’importo di EUR 3 77  733,93 versato dalla Commissione alla ricorrente per il progetto POCEMON corrisponde alla spese ammissibili e che quindi quest’ultima non è tenuta a rimborsarlo in quanto indebitamente percepito; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione ai sensi dell’articolo 272 TFUE, in base al contratto n. 216088 per l’esecuzione del progetto «Point Of CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases» (POCEMON). In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, la Commissione, in violazione del contratto di cui trattasi, del principio di buona fede, del divieto di abuso di diritto e del principio di proporzionalità, ha chiesto il rimborso delle somme versate all’ANKO, in quanto corrisponderebbero alle spese non ammissibili.

Pertanto, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione si basa sugli argomenti del tutto infondati e, in ogni caso, non dimostrati al fine di respingere quasi tutte le spese dell’ANKO in quanto inammissibili e di chiedere il rimborso dell’importo versato all’ANKO per il progetto POCEMON. In secondo luogo, respingendo il 98,68 % dell’importo del contributo dovuto in quanto asseritamente non corrispondente alle spese ammissibili, che la ricorrente ha dovuto sostenere per le esigenze del progetto, la Commissione viola i principi di divieto dell’abuso di diritto e il principio di proporzionalità.