19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/41


Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — Sberbank of Russia/Consiglio

(Causa T-732/14)

(2015/C 016/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rose, QC, M. Lester, barrister, P. Crowther e J. Fearns, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, la decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 e il regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni richiamate al punto 52 del ricorso;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul rilievo che il Consiglio sarebbe manifestamente incorso in errore, laddove ha ritenuto soddisfatti uno o più criteri per l’inclusione della ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi interessati da misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. La ricorrente sostiene che non sono soddisfatti i criteri per la sua inclusione negli elenchi e che pertanto il Consiglio, includendola negli elenchi delle misure in questione, ha agito ultra vires (in eccesso di potere).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di motivazione, poiché esso non avrebbe fornito una motivazione sufficiente o adeguata per l’inclusione della ricorrente negli elenchi di cui alle misure in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe garantito i diritti della difesa della ricorrente né il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto non avrebbe informato la ricorrente della sua inclusione nelle misure in questione e non avrebbe fornito prove a sostegno di detta inclusione della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’inclusione della ricorrente nelle misure in questione configurerebbe una restrizione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, incluso il diritto alla tutela dei suoi affari e della sua reputazione.