19.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/41 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — Sberbank of Russia/Consiglio
(Causa T-732/14)
(2015/C 016/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rose, QC, M. Lester, barrister, P. Crowther e J. Fearns, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, la decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 e il regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, nei limiti in cui riguardano la ricorrente; |
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dichiarare l’illegittimità delle disposizioni richiamate al punto 52 del ricorso; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul rilievo che il Consiglio sarebbe manifestamente incorso in errore, laddove ha ritenuto soddisfatti uno o più criteri per l’inclusione della ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi interessati da misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. La ricorrente sostiene che non sono soddisfatti i criteri per la sua inclusione negli elenchi e che pertanto il Consiglio, includendola negli elenchi delle misure in questione, ha agito ultra vires (in eccesso di potere). |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di motivazione, poiché esso non avrebbe fornito una motivazione sufficiente o adeguata per l’inclusione della ricorrente negli elenchi di cui alle misure in questione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe garantito i diritti della difesa della ricorrente né il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto non avrebbe informato la ricorrente della sua inclusione nelle misure in questione e non avrebbe fornito prove a sostegno di detta inclusione della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’inclusione della ricorrente nelle misure in questione configurerebbe una restrizione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, incluso il diritto alla tutela dei suoi affari e della sua reputazione. |