12.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/39


Ricorso proposto il 26 settembre 2014 — Novar/UAMI

(Causa T-726/14)

(2015/C 007/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novar GmbH (Albstadt, Germania) (rappresentante: R. Weede, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Ufficio convenuto al pagamento di EUR 2  498,00, oltre ad interessi nella misura del 5 %, da calcolarsi sull’importo base a decorrere dalla data di introduzione del giudizio;

condannare l’Ufficio convenuto alle spese, ivi incluse le spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

Motivo: responsabilità extracontrattuale ex articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009

La ricorrente sostiene che sussisterebbe una violazione sufficientemente qualificata di una norma volta a conferire diritti ai singoli, nonché un nesso causale tra la condotta e i danni. La ricorrente espone che la condotta illecita sarebbe costituita dalla decisione di rigetto della divisione di opposizione del 14 maggio 2013. Ricorrerebbe una violazione sufficientemente qualificata in quanto l’Ufficio — contrariamente alle indicazioni contenute nella nota del 22 giugno 2012 con riferimento alla documentazione da produrre ai fini della dimostrazione dei diritti anteriori nel procedimento di opposizione B002027251 — avrebbe prospettato, nella decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013, l’esistenza di ulteriori requisiti per la dimostrazione dei diritti anteriori e, per tale ragione, non avrebbe preso in considerazione i diritti anteriori della ricorrente. Questa violazione sarebbe causalmente collegata alle spese di avvocato aggiuntive sostenute dalla ricorrente nell’ambito del ricorso contro la decisione del 14 maggio 2013, rettificata con decisione della divisione di opposizione del 17 ottobre 2013.