22.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/28


Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — HX/Consiglio

(Causa T-723/14)

(2014/C 462/41)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. Stanislav Koev)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso in quanto ricevibile e fondato nella sua interezza, dichiarando fondati e accogliendo tutti i motivi di ricorso dedotti;

autorizzare la trattazione della causa con procedura accelerata;

annullare la decisione 2013/255/GASP del Consiglio del 31 maggio 2013 e la decisione di esecuzione 2014/488/GASP del 22 luglio 2014, nella parte in cui il ricorrente è inserito nell’elenco contenuto nell’allegato a detta decisione 2013/255/GASP relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria.

annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio del 22 luglio 2014, nella parte in cui il ricorrente è inserito nell’elenco contenuto nell’allegato II di detto regolamento (UE) n. 36/2012 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Grave violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo:

gli atti giuridici impugnati non sarebbero stati notificati al ricorrente, né gli sarebbero stati presentati elementi di prova o indizi seriamente attendibili che giustificassero il suo inserimento nell’elenco delle persone destinatarie di sanzioni, nonostante l’onere della prova gravi sul Consiglio;

le imputazioni mosse nei confronti del ricorrente in ordine alla responsabilità per la «violenta repressione al danno della popolazione civile in Siria» sarebbero poco chiare e incomplete, e si baserebbero su supposizioni.

2.

Violazione dell’obbligo di motivazione:

gli atti giuridici impugnati contenevano soltanto affermazioni ingiustificate.

3.

Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva:

L’inversione dell’onere della prova, attraverso cui il convenuto ha potuto sanare i propri atti giuridici errati e illegittimi, sarebbe illegittima.

4.

Errore di valutazione del Consiglio rispetto a diversi elementi di fatto.

5.

Violazione del diritto di proprietà e dei principi di proporzionalità e di libertà economica:

Sulla base degli atti giuridici impugnati, sarebbe stata illegittimamente tolta al ricorrente la possibilità di godere pacificamente della sua proprietà.

6.

Violazione del diritto alle condizioni di vita normali, in quanto le misure adottate sono in contrasto con il divieto di pene inumane o degradanti di cui all’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

7.

Grave violazione del diritto, sancito agli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, alla tutela della buona reputazione, poiché l’inserimento del ricorrente negli atti giuridici impugnati avrebbe illegittimamente distrutto il suo prestigio sociale e nei rapporti coi suoi partner.