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22.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/28 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — HX/Consiglio
(Causa T-723/14)
(2014/C 462/41)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: HX (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. Stanislav Koev)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il ricorso in quanto ricevibile e fondato nella sua interezza, dichiarando fondati e accogliendo tutti i motivi di ricorso dedotti; |
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autorizzare la trattazione della causa con procedura accelerata; |
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annullare la decisione 2013/255/GASP del Consiglio del 31 maggio 2013 e la decisione di esecuzione 2014/488/GASP del 22 luglio 2014, nella parte in cui il ricorrente è inserito nell’elenco contenuto nell’allegato a detta decisione 2013/255/GASP relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria. |
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annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio del 22 luglio 2014, nella parte in cui il ricorrente è inserito nell’elenco contenuto nell’allegato II di detto regolamento (UE) n. 36/2012 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria; |
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condannare il Consiglio alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Grave violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo:
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2. |
Violazione dell’obbligo di motivazione:
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3. |
Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva:
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4. |
Errore di valutazione del Consiglio rispetto a diversi elementi di fatto. |
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5. |
Violazione del diritto di proprietà e dei principi di proporzionalità e di libertà economica:
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6. |
Violazione del diritto alle condizioni di vita normali, in quanto le misure adottate sono in contrasto con il divieto di pene inumane o degradanti di cui all’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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7. |
Grave violazione del diritto, sancito agli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, alla tutela della buona reputazione, poiché l’inserimento del ricorrente negli atti giuridici impugnati avrebbe illegittimamente distrutto il suo prestigio sociale e nei rapporti coi suoi partner. |