15.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/32


Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Tri-Ocean Trading/Consiglio

(Causa T-709/14)

(2014/C 448/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tri-Ocean Trading (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: P. Saini, QC, B. Kennelly, barrister, e N. Sheikh, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui si applicano alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato il criterio di inclusione nell’elenco, ossia, in particolare, che la persona interessata sia stata «responsabil[e] della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria» o una persona «che tra[e] vantaggio dal regime o lo sostiene» o sia stata associata a persone di tal sorta. Il Consiglio non avrebbe dimostrato la fondatezza dei motivi addotti nei confronti dell’entità interessata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Alla ricorrente non sarebbero state fornite, in nessuna fase, «prove serie e credibili» o «prove concrete e informazioni» tali da giustificare le misure restrittive ad essa imposte, come previsto dalla giurisprudenza della Corte.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe omesso di fornire alla ricorrente motivi sufficienti per la sua inclusione nell’elenco.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe gravemente violato i diritti fondamentali della ricorrente alla proprietà privata e alla reputazione. Le misure restrittive sarebbero state imposte senza garanzie adeguate tali da consentire alla ricorrente di esporre efficacemente le sue ragioni al Consiglio. Il Consiglio non avrebbe dimostrato che la profonda ingerenza con il diritto di proprietà della ricorrente fosse giustificata e proporzionata. Detta ingerenza non si è limitata alla sfera finanziaria della ricorrente, ma ha anche arrecato un pregiudizio alla sua reputazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Contrariamente a quanto asserito con l’unico motivo dedotto per la sua inclusione nell’elenco, non vi sarebbe alcuna informazione o prova disponibile del fatto che la ricorrente abbia effettivamente fornito «sostegno al regime siriano» e che ne abbia tratto vantaggio.