24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/44


Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA

(Causa T-706/14)

2014/C 421/62

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. Muñiz García, abogado)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata di escludere il ricorrente dai progetti INACHUS e ZONeSEC;

risarcire il ricorrente e condannare la convenuta al versamento di un importo pari a EUR 7 81  250, corrispondenti ai due progetti dai quali esso è stato escluso, nonché degli interessi legali decorrenti dal momento in cui avrebbero dovuto avvenire i pagamenti, e

risarcire il ricorrente e condannare la convenuta al versamento dell’importo che sarà determinato dal perito designato dal Tribunale per i danni aggiuntivi ad esso provocati dalla esclusione dai progetti.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione dell’Agenzia esecutiva per la ricerca della Commissione europea del 24 luglio 2014, riferimento ARES (2014) 2461172, con cui si dispone che la negoziazione termini e che sia respinta la partecipazione della ricorrente ai progetti europei INACHUS (607522) e ZONeSEC (607292) del bando FP7-SEC-2013-1, del Settimo programma quadro.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi:

1.

La decisione sarebbe manifestamente infondata, contenendo unicamente una motivazione apparente.

2.

I valutatori indipendenti avrebbero presentato relazioni favorevoli riguardo ai progetti con partecipazione dell’istituto ricorrente.

3.

Dopo tali relazioni la ricorrente avrebbe cambiato i criteri come misura di rappresaglia nei confronti dell’amministratore del ricorrente, il quale in precedenza aveva convenuto la Commissione europea per conflitto relativamente alla società Rose Visión S.L.

4.

Gli agenti della convenuta, prima della decisione, avrebbero esercitato pressioni sugli altri partecipanti ai progetti affinché escludessero il ricorrente, cercando in tal modo di evitare di dover adottare la decisione impugnata.

5.

L’azione della convenuta ha creato danni al ricorrente.