10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/60


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-686/14)

(2014/C 395/73)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Galluzzo, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea, del 9 luglio 2014 numero C (2014) 4479 notificata il 10 luglio 2014, che esclude del finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nella parte in cui ha operato a carico dell’Italia;

annullare la rettifica finanziaria forfettaria relativa agli aiuti per la trasformazione dei pomodori per l’esercizio finanziario 2009 per un totale di 1 399 293,78 euro;

annullare la rettifica finanziaria una tantum per irregolarità «assenza di informazione sulle azioni di ricupero intraprese» per un totale di 2 362 005,73 euro;

annullare la rettifica finanziaria una tantum per irregolarità «mancata di indicazione nell’allegato III» per un totale di 1 460 976,88 euro.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione e sulla violazione del principio di proporzionalità.

In relazione alla rettifica finanziaria forfetaria relativa agli aiuti per la trasformazione dei pomodori per l’esercizio finanziario 2008, è stata dedotta la violazione dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), la violazione degli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 218, pag. 14). Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente contesta l’applicazione delle rettifiche finanziarie operate dalla decisione impugnata, commisurate al 5 % delle spese erogate, sostenendo che esse sono state operate nonostante la prova dell’assenza di un danno finanziario apprezzabile.

La ricorrente contesta inoltre la quantificazione della rettifica medesima, in quanto la sua determinazione concreta si rivela sproporzionata e manifestamente illogica, essendo notevolmente superiore al danno potenziale derivante delle condotte imputate alle autorità italiane.

2.

Secondo motivo, vertente sul travisamento dei fatti e sulla violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il presente motivo riguarda la rettifica finanziaria disposta perché lo Stato italiano avrebbe omesso d’indicare una presunta irregolarità nella tabella prevista dall’allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, per un importo di 1 460 976,88 euro. Il Governo Italiano fa valere a questo riguardo che era stata documentata l’assenza di irregolarità dell’aiuto erogato e dunque non occorreva provvedere ad alcuna annotazione nella tabella prevista dall’allegato III.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

A questo riguardo la ricorrente fa valere che la rettifica finanziaria per irregolarità «mancata di indicazione nell’allegato III», relativa all’intero aiuto, motivata dal mancato invio di documenti, appare notevolmente superiore al danno potenziale derivante dalle condotte imputate alle autorità italiane.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, comma 3, del Trattato sull’Unione, del principio del giudicato, dell’articolo 32, par. 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità.

Il presente motivo riguarda la rettifica imposta perché lo Stato non avrebbe fornito informazioni sulle azioni di recupero intraprese, per un importo di 2.362.005,73 euro. La ricorrente fa valere a questo riguardo che la Commissione ha immotivatamente ritenuto di poter superare un giudicato intervenuto sul caso che aveva accertato la legittima erogazione del beneficio. Inoltre il Governo italiano ha documentato l’invio di una sentenza del giudice penale che aveva assolto il beneficiario dell’aiuto. Tale circostanze dimostravano che non vi era motivo di procedere al recupero e, pertanto, che tutte le informazioni erano state fornite. Inoltre tale rettifica, relativa all’intero aiuto, appare notevolmente superiore al danno potenziale derivante dalle condotte imputate alle autorità italiane.