13.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 361/27 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Primo Valore/Commissione
(Causa T-630/14)
2014/C 361/41
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Primo Valore (Roma, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 999/2001 (1) e del regolamento n. 178/2002 (2), nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi dal sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1-4, della decisione 1999/468/CE, un progetto di misure volto a riesaminare l’Allegato V, n. 2, del regolamento n. 999/2001, ai sensi del quale il materiale specifico a rischio originario degli Stati membri dell’Unione europea dev’essere rimosso e distrutto sebbene detti Stati membri siano stati riconosciuti come paesi a rischio di BSE (encefalopatia spongiforme bovina) trascurabile. |
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Porre le spese a carico della Convenuta. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza dell’articolo 8, par. 1, ultima frase, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 999/2001, e con l’articolo 5, par. 3, del regolamento n. 178/2002, nonché dell’articolo 7, par. 2, seconda frase, del medesimo regolamento e degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza del principio di non discriminazione, dell’articolo 7, par. 2, seconda frase, del regolamento n. 178/2002, nonché degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza del principio di proporzionalità, dell’articolo 7, par. 2, del regolamento n. 178/2002, nonché degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.
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(1) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiforme trasmissibili (GU L 147, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisléazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).