13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/27


Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Primo Valore/Commissione

(Causa T-630/14)

2014/C 361/41

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Primo Valore (Roma, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 999/2001 (1) e del regolamento n. 178/2002 (2), nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi dal sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1-4, della decisione 1999/468/CE, un progetto di misure volto a riesaminare l’Allegato V, n. 2, del regolamento n. 999/2001, ai sensi del quale il materiale specifico a rischio originario degli Stati membri dell’Unione europea dev’essere rimosso e distrutto sebbene detti Stati membri siano stati riconosciuti come paesi a rischio di BSE (encefalopatia spongiforme bovina) trascurabile.

Porre le spese a carico della Convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza dell’articolo 8, par. 1, ultima frase, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 999/2001, e con l’articolo 5, par. 3, del regolamento n. 178/2002, nonché dell’articolo 7, par. 2, seconda frase, del medesimo regolamento e degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.

Si fa valere a questo riguardo che, in forza delle disposizioni precitate, sulla Commissione grava l’obbligo di riesaminare la deroga provvisoria introdotta dall’Allegato V, n. 2, del regolamento n. 999/2001 e di presentare al comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione n. 1999/468/CE, un progetto di misure volte a modificare il suddetto Allegato V. Ciò al fine di assicurare il rispetto delle norme sanitarie internazionali adottate dall’OIE, le quali non prevedono un elenco di materiale specifico a rischio per i paesi che, come l’Italia, hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio trascurabile, ovvero di paesi con il livello di rischio più basso nella classificazione internazionale adottata dall’OIE.

2.

Secondo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza del principio di non discriminazione, dell’articolo 7, par. 2, seconda frase, del regolamento n. 178/2002, nonché degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.

Si fa valere a questo riguardo che, in virtù del principio e delle disposizioni sopracitate, allorquando l’OIE ha riconosciuto, nel maggio del 2008, nel maggio del 2011, nel maggio del 2012 e nel maggio del 2013, ad alcuni Stati membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia, la qualifica di paesi a rischio BSE trascurabile, la Commissione era tenuta ad adeguare la normativa a questi nuovi dati ed a riesaminare la deroga di cui all’Allegato V, n. 2, del regolamento, onde assicurare il rispetto del principio di non discriminazione. Infatti, la suddetta deroga, da un lato, tratta diversamente situazioni analoghe, ovvero quella dei produttori di Stati dell’Unione e quella dei produttori dei paesi terzi che hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio BSE trascurabile. Dall’altro lato, tratta in modo identico situazioni differenti, ovvero quella dei produttori di Stati membri dell’Unione che hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio BSE trascurabile e quella dei produttori di Stati membri dell’Unione che tale riconoscimento non hanno ottenuto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza del principio di proporzionalità, dell’articolo 7, par. 2, del regolamento n. 178/2002, nonché degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.

Si fa valere a questo riguardo che, in virtù del principio e delle disposizioni sopracitate, dopo che l’OIE ha riconosciuto ad alcuni Stati membri dell’Unione europea la qualifica di paesi a rischio BSE trascurabile, gravava sulla Commissione l’obbligo di adeguare la normativa a questi nuovi dati e di riesaminare la deroga provvisoria di cui all’Allegato V, n. 2, del regolamento onde assicurare il rispetto del principio di proporzionalità. Si deve osservare tra l’altro, secondo il ricorrente, che la scelta della Commissione di non riesaminare la deroga disposta dall’allegato V, n. 2, non è idonea al raggiungimento dell’obiettivo di protezione della salute da essa invocato.


(1)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiforme trasmissibili (GU L 147, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisléazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).