6.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/28 |
Ricorso proposto il 12 agosto 2014 — Bice International/UAMI — Bice (bice)
(Causa T-624/14)
2014/C 351/36
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bice International Ltd (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentante: N. Gibb, sollicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bice AG (Baar, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 maggio 2014, nel procedimento R 1249/2013-1. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «bice» per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 43 — Registrazione di marchio comunitario n. 5 1 26 693
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: è stato sostenuto che la domanda di registrazione di marchio comunitario è stata presentata in mala fede, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario e registrata in violazione dell’articolo 53 , paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b). del regolamento sul marchio comunitario
Decisione della divisione di annullamento: rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) del regolamento sul marchio comunitario.