13.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 361/16 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-592/14)
2014/C 361/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d'Elzius, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato; |
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condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 10 000, dell’integralità del danno subito dal ricorrente; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità delle misure controverse, in quanto i) esse violerebbero l’obbligo di motivazione previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ii) arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà del ricorrente previsto dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), e dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e al diritto al rispetto del suo onore e della sua reputazione previsto dagli articoli 8 e 10 della CEDU. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il ricorrente avrebbe subito un danno presentante un nesso causale diretto con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente, in subordine, sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea |