13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/16


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-592/14)

2014/C 361/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d'Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 10  000, dell’integralità del danno subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità delle misure controverse, in quanto i) esse violerebbero l’obbligo di motivazione previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ii) arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà del ricorrente previsto dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), e dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e al diritto al rispetto del suo onore e della sua reputazione previsto dagli articoli 8 e 10 della CEDU.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il ricorrente avrebbe subito un danno presentante un nesso causale diretto con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente, in subordine, sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea