27.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/14


Ricorso proposto il 23 giugno 2014 — Ertico — Its Europe/Commissione

(Causa T-499/14)

2014/C 380/19

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Wellinger e K. T'Syen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione europea, del 15 aprile 2014, ai sensi della quale la ricorrente non deve essere considerata rientrante nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla lettura manifestamente erronea dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, su cui si basa la conclusione del gruppo di esperti di validazione, secondo cui la ricorrente non rientra nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali del diritto europeo (i) di buona amministrazione; (ii) della certezza del diritto; (iii) della tutela del legittimo affidamento della ricorrente, da parte del gruppo di esperti di validazione, che ha dichiarato che la ricorrente non rientra nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese, ed ha lasciato alla Commissione la possibilità di chiedere il rimborso dei finanziamenti in passato concessi alla ricorrente nell’ambito del 7o PQ.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del gruppo di esperti di validazione, del diritto di difesa della ricorrente e del principio di buona amministrazione, in quanto non è stata data alla ricorrente l’opportunità di fare conoscere utilmente il proprio punto di vista.

4.

Quarto motivo, vertente sul mancato rispetto, da parte del gruppo di esperti di validazione, dell’obbligo di adeguata motivazione della propria decisione.