6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/10


Ricorso proposto il 20 giugno 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/EIT

(Causa T-481/14)

2014/C 351/12

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg); e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Siouti and M. Sfyri, lawyers)

Convenuto: European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di aggiudicazione del convenuto, relativa alla gara d’appalto comunicata alle ricorrenti nella sua lettera dell’11 aprile 2014, e tutte le ulteriori decisioni del convenuto correlate a tale decisione, inclusa la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario (che non è stata trasmessa alle ricorrenti);

annullare la decisione del direttore dell’EIT del 25 aprile 2014 con cui quest’ultimo si rifiuta di svelare la composizione del comitato di valutazione;

ordinare al convenuto di pagare alle ricorrenti il risarcimento dei danni per la perduta opportunità di ottenere l’appalto nel contesto del bando di gara, per una somma pari a EUR 1 58  430,40;

ordinare al convenuto di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese sostenute in relazione a questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui il convenuto ha confuso i criteri di selezione e di aggiudicazione violando in tal modo l’articolo 110 del regolamento finanziario (1) e l’articolo 149 del regolamento delegato (2).

2.

Secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 105 e 113 del regolamento finanziario e dell’articolo 138 del regolamento delegato, in quanto il convenuto avrebbe usato criteri sconosciuti, non inclusi nelle specifiche del bando di gara, in sede di valutazione delle offerte e avrebbe violato il suo obbligo di specificare i criteri di aggiudicazione e la loro corrispondente ponderazione o, ove necessario, l’ordine di importanza decrescente di tali criteri. Le ricorrenti lamentano inoltre che il convenuto si è fondato su un sistema di punteggio discreto e discontinuo, provocando distorsioni ed errori di valutazione.

3.

Terzo motivo, con cui si lamenta che il convenuto ha compiuto svariati errori di valutazione.

4.

Quarto motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 2, paragrafo 3, e 8 del regolamento n. 1049/2001 (3), per il rifiuto di rivelare la composizione del comitato di valutazione, che avrebbe consentito alle ricorrenti di verificare l’assenza di conflitti di interesse.


(1)  Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).