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6.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/10 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/EIT
(Causa T-481/14)
2014/C 351/12
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg); e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Siouti and M. Sfyri, lawyers)
Convenuto: European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di aggiudicazione del convenuto, relativa alla gara d’appalto comunicata alle ricorrenti nella sua lettera dell’11 aprile 2014, e tutte le ulteriori decisioni del convenuto correlate a tale decisione, inclusa la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario (che non è stata trasmessa alle ricorrenti); |
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annullare la decisione del direttore dell’EIT del 25 aprile 2014 con cui quest’ultimo si rifiuta di svelare la composizione del comitato di valutazione; |
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ordinare al convenuto di pagare alle ricorrenti il risarcimento dei danni per la perduta opportunità di ottenere l’appalto nel contesto del bando di gara, per una somma pari a EUR 1 58 430,40; |
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ordinare al convenuto di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese sostenute in relazione a questo ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, secondo cui il convenuto ha confuso i criteri di selezione e di aggiudicazione violando in tal modo l’articolo 110 del regolamento finanziario (1) e l’articolo 149 del regolamento delegato (2). |
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2. |
Secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 105 e 113 del regolamento finanziario e dell’articolo 138 del regolamento delegato, in quanto il convenuto avrebbe usato criteri sconosciuti, non inclusi nelle specifiche del bando di gara, in sede di valutazione delle offerte e avrebbe violato il suo obbligo di specificare i criteri di aggiudicazione e la loro corrispondente ponderazione o, ove necessario, l’ordine di importanza decrescente di tali criteri. Le ricorrenti lamentano inoltre che il convenuto si è fondato su un sistema di punteggio discreto e discontinuo, provocando distorsioni ed errori di valutazione. |
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3. |
Terzo motivo, con cui si lamenta che il convenuto ha compiuto svariati errori di valutazione. |
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4. |
Quarto motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 2, paragrafo 3, e 8 del regolamento n. 1049/2001 (3), per il rifiuto di rivelare la composizione del comitato di valutazione, che avrebbe consentito alle ricorrenti di verificare l’assenza di conflitti di interesse. |
(1) Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).