15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/66


Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Premo/UAMI — Prema Semiconductor (PREMO)

(Causa T-440/14)

2014/C 315/111

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente Premo, SL (Malaga, Spagna) (rappresentanti: E. Cornu, F. de Visscher e E. De Gryse, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prema Semiconductor GmbH (Magonza, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 aprile 2014, procedimento R 1719/2011-5;

in subordine, annullare la decisione contestata nella parte in cui ha accolto l’opposizione per «bobine d’induzione»«induttanze»«trasformatori elettrici» e «trasformatori e filtri antiparassiti»;

condannare l’UAMI, ed eventualmente l’interveniente, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PREMO» per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 5 5 20  788

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Prema Semiconductor GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «PREMA» per prodotti della classe 9

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione della regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 e dei diritti della difesa del ricorrente;

violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.