15.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 315/66 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Premo/UAMI — Prema Semiconductor (PREMO)
(Causa T-440/14)
2014/C 315/111
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente Premo, SL (Malaga, Spagna) (rappresentanti: E. Cornu, F. de Visscher e E. De Gryse, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prema Semiconductor GmbH (Magonza, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 aprile 2014, procedimento R 1719/2011-5; |
— |
in subordine, annullare la decisione contestata nella parte in cui ha accolto l’opposizione per «bobine d’induzione»«induttanze»«trasformatori elettrici» e «trasformatori e filtri antiparassiti»; |
— |
condannare l’UAMI, ed eventualmente l’interveniente, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PREMO» per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 5 5 20 788
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Prema Semiconductor GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «PREMA» per prodotti della classe 9
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
Violazione della regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 e dei diritti della difesa del ricorrente; |
— |
violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |