25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/44 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Silec Cable e General Cable/Commissione
(Causa T-438/14)
2014/C 282/58
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Silec Cable (Montereau Fault Yonne, Francia); e General Cable Corp. (Wilmington, Stati Uniti d’America) (rappresentante: I. Sinan, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C (2014) 2139 final del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso COMP/AT.39610 — Power Cables (la «decisione») per quanto riguarda la Silec Cable e la General Cable; |
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in subordine, modificare l’articolo 2 della decisione e ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Silec Cable e alla General Cable, alla luce degli argomenti dedotti in giudizio a sostegno del ricorso; |
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condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore di diritto e non ha soddisfatto il suo onere della prova ai sensi dell’articolo 2 del regolamento del Consiglio n. 1/2003. |
2. |
Secondo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore di diritto e ha violato i principi dell’onere della prova e della presunzione d’innocenza affermando che la Silec Cable era tenuta a prendere pubblicamente le distanze dal presunto cartello. |
3. |
Terzo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento quando ha dichiarato che la Silec Cable ha partecipato direttamente al presunto cartello a partire dal 30 novembre 2005. |
4. |
Quarto motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento laddove ha trattato la Silec Cable in modo differente e non coerente con il modo in cui ha trattato gli altri destinatari della decisione. |
5. |
Quinto motivo, secondo cui, perlomeno, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento e della proporzionalità in quanto non ha considerato la Silec Cable un operatore marginale. |