25.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 282/44


Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Silec Cable e General Cable/Commissione

(Causa T-438/14)

2014/C 282/58

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Silec Cable (Montereau Fault Yonne, Francia); e General Cable Corp. (Wilmington, Stati Uniti d’America) (rappresentante: I. Sinan, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C (2014) 2139 final del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso COMP/AT.39610 — Power Cables (la «decisione») per quanto riguarda la Silec Cable e la General Cable;

in subordine, modificare l’articolo 2 della decisione e ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Silec Cable e alla General Cable, alla luce degli argomenti dedotti in giudizio a sostegno del ricorso;

condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore di diritto e non ha soddisfatto il suo onere della prova ai sensi dell’articolo 2 del regolamento del Consiglio n. 1/2003.

2.

Secondo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore di diritto e ha violato i principi dell’onere della prova e della presunzione d’innocenza affermando che la Silec Cable era tenuta a prendere pubblicamente le distanze dal presunto cartello.

3.

Terzo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento quando ha dichiarato che la Silec Cable ha partecipato direttamente al presunto cartello a partire dal 30 novembre 2005.

4.

Quarto motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento laddove ha trattato la Silec Cable in modo differente e non coerente con il modo in cui ha trattato gli altri destinatari della decisione.

5.

Quinto motivo, secondo cui, perlomeno, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento e della proporzionalità in quanto non ha considerato la Silec Cable un operatore marginale.