25.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 282/40


Ricorso proposto il 25 maggio 2014 — Sina Bank/Consiglio

(Causa T-418/14)

2014/C 282/53

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sina Bank (Tehran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio in seguito a riesame contenuta nell’Avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC (1) del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 267/2012 (2) del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU C 77, pag. 1), che stabilisce che la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio continuano a riguardare direttamente la ricorrente;

annullare l’allegato IX, punto I.B.8 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, in quanto continua a riguardare direttamente la ricorrente, come stabilito nell’Avviso del 15 March 2014;

condannare il Consiglio a pagare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione del Consiglio in seguito a riesame contenuta nell’Avviso del 15 marzo 2014 ha violato i requisiti procedurali di fornire motivazioni adeguate nonché di rispettare i diritti della difesa e il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Banca non è legata agli interessi della «Daftar» e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici dello Stato né al suo programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui ai provvedimenti impugnati non sono soddisfatti nei confronti della Banca e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha applicato il criterio corretto.


(1)  Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)