25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/40 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2014 — Sina Bank/Consiglio
(Causa T-418/14)
2014/C 282/53
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sina Bank (Tehran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Consiglio in seguito a riesame contenuta nell’Avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC (1) del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 267/2012 (2) del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU C 77, pag. 1), che stabilisce che la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio continuano a riguardare direttamente la ricorrente; |
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annullare l’allegato IX, punto I.B.8 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, in quanto continua a riguardare direttamente la ricorrente, come stabilito nell’Avviso del 15 March 2014; |
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condannare il Consiglio a pagare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione del Consiglio in seguito a riesame contenuta nell’Avviso del 15 marzo 2014 ha violato i requisiti procedurali di fornire motivazioni adeguate nonché di rispettare i diritti della difesa e il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Banca non è legata agli interessi della «Daftar» e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici dello Stato né al suo programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui ai provvedimenti impugnati non sono soddisfatti nei confronti della Banca e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha applicato il criterio corretto. |
(1) Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)