8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/29


Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Grigoriadis e a./Parlamento europeo e a.

(Causa T-413/14)

(2014/C 439/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Grigoris Grigoriadis (Atene, Grecia), Faidra Grigoriadou (Atene), Ioannis Tsolias (Tessalonicco, Grecia), Dimitrios Alexopoulos (Tessalonicco), Nikolaos Papageorgiou (Atene) e Ioannis Marinopoulos (Atene) (rappresentante: avv. Ch. Papadimitriou)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

constatare che i convenuti hanno omesso di adottare le misure legislative necessarie per esonerare esplicitamente dalla partecipazione forzata al programma PSI prevista per i detentori di diritto greco di titoli di debito greci le obbligazioni acquistate dai ricorrenti presso la Repubblica ellenica;

consentire ai ricorrenti, mediante atto, direttiva, regolamento o altra fonte di diritto comunitario di applicazione diretta, di recuperare la totalità del valore delle loro obbligazioni incluse nel programma PSI senza che essi fossero stati consultati e che vi avessero acconsentito; e

accordare, mediante atto, direttiva, regolamento o altra fonte di diritto comunitario di applicazione diretta, un risarcimento di EUR 5 00  000 a ciascun ricorrente per gli inconvenienti, i danni e la grave violazione dei diritti fondamentali sofferti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti cinque motivi:

1.

Primo motivo: gli atti legislativi e non che hanno portato in Grecia alla partecipazione forzata al PSI dei detentori di diritto greco di titoli di debito greci sono puri atti dell’Unione.

2.

Secondo motivo: le misure adottate dal governo greco per far fronte al debito greco sono sostanzialmente quelle prescritte dalle istituzioni dell’Unione europea, segnatamente dalla BCE e dalla Commissione europea.

3.

Terzo motivo: i convenuti hanno omesso di adottare le misure legislative necessarie perché i titoli di debito greci dei ricorrenti fossero esentati esplicitamente negli atti del Consiglio dei ministri greco con i quali sono stati definiti i termini di applicazione del PSI in Grecia.

4.

Quarto motivo: l’omesso esonero esplicito delle loro obbligazioni dalla partecipazione al PSI ha causato ai ricorrenti danni personali gravi e diretti e ha impedito loro il godimento di diritti fondamentali.

5.

Quinto motivo: tutte le misure legislative del governo greco sono state adottate su raccomandazione o, più precisamente, su decisione dell’Eurogruppo, dell’ECOFIN, della BCE e della Commissione europea.