21.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/31


Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Europower/Commissione

(Causa T-383/14)

2014/C 235/42

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Europower SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Cocco e L. Salomoni, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di respingere l’offerta di Europower S.p.A. nella gara d’appalto per la costruzione di un impianto di trigenerazione a turbogas e relativa manutenzione a vantaggio di altro offerente;

annullare la decisione relativa alle caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata;

annullare la decisione di diniego di rilascio copia della documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza in data 07.04.2014 con ogni conseguente statuizione per il rilascio della documentazione;

annullare l’ulteriore diniego di accesso all’esito di domanda di conferma;

annullare ogni atto conseguente, preordinato, connesso ancorché non conosciuto e in particolare i verbali di gara, il contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria, atti tutti non conosciuti, con riserva di integrazione dei motivi ex art. 48 par. 2 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

In subordine:

annullare in parte qua l’invito a presentare offerta;

annullare in parte qua l’Allegato Amministrativo all’invito a presentare offerta.

infine, condannare la Commissione al risarcimento del danno, nella misura determinata in corso di causa.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione che ha rifiutato l’offerta della ricorrente nella stessa gara che è anche oggetto della causa T-355/14 STC SpA/Commissione.

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca 5 motivi:

 

Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali; sulla violazione dei principi di parità di trattamento dell’art. 148 del Regolamento 1268/2012 (1); sulla violazione dell’art. 113 del Regolamento 966/2012; sulla violazione della disciplina di gara; nonché sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che ai fini dell’ammissione alla gara occorreva il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto II.2.3. che richiedeva, a pena di esclusione, l’avvenuta realizzazione direttamente da parte dei concorrenti di almeno 2 impianti di cogenerazione con una potenza di almeno 8 MW elettrici. L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non presentava detti requisiti minimi richiesti dalla lex di gara.

 

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 149 del Regolamento 1268/2012; sulla violazione dell’art. 113 del Regolamento 966/2012 (2); sulla violazione della Direttiva 2004/18/CE (3) (39o considerando); nonché sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che l’aggiudicazione e l’affidamento dell’appalto sono illegittimi in quanto l’aggiudicataria non aveva titolo a conseguire il punteggio attribuitole, poiché la valutazione dell’offerta tecnica, in base ai criteri fissati dalla Commissione, deve poggiare necessariamente sull’effettivo rendimento dell’impianto, e non sulla dichiarazione unilaterale del concorrente. Ne consegue la lesione della trasparenza e della par condicio di gara.

 

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 112 del Regolamento 966/2012; sulla violazione del principio di segretezza delle offerte di cui all’art. 111 del Regolamento 966/2012; sulla violazione degli artt. 157 e 159 del Regolamento 1268/2012; nonché sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che le operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto si sono svolte in un’unica seduta, esaminando contestualmente documentazione amministrativa ai fini dell’accesso di gara, offerta tecnica ed offerta economica. Tale modus operandi si pone in contrasto con il principio di segretezza ed il principio della separazione delle offerte.

 

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza; sulla violazione degli artt. 15 e 298 del Trattato; sulla violazione dell’art. 102 del Regolamento 966/2012; sulla violazione dell’art. 6 della Direttiva 2004/18/CE; nonché sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che all’esito della decisione recante il rifiuto dell’offerta presentata, la Commissione ha comunicato soltanto la griglia di attribuzione dei punteggi e ha denegato illegittimamente, in seguito, l’accesso alla documentazione richiesta pur all’esito di domanda di conferma presentata dalla ricorrente ai sensi degli art. 7 ss. del Regolamento 1049/2001 (4).

 

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza; sulla violazione degli artt. 157 e 158 del Regolamento 1268/2012; nonché sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che in violazione dell’art. 157 del Regolamento 1268/2012, l’omesso rilascio di copia dei verbali di gara e dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva, ha impedito alla ricorrente di avere contezza dei presupposti indicati dalle norme richiamate.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

(3)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(4)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).