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28.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 245/25 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Al Naggar/Consiglio
(Causa T-375/14)
2014/C 245/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe e A. Yehia, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare la decisione 2014/153, nella parte in cui proroga, fino al 22 marzo 2015, le misure restrittive nei confronti della ricorrente contenute nella decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1 della decisione 2011/172 (1), in quanto la ricorrente non sarebbe stata essa stessa riconosciuta — e neanche identificata come — responsabile di distrazione di fondi pubblici, ma sarebbe oggetto di misure restrittive per il solo fatto di essere la moglie del sig. Ahmed Abdelaziz Ezz («Sig. Ezz»). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6 TUE letto in combinato disposto con gli articoli 2 TUE e 3 TUE nonché con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la decisione 2014/153 (2) si fonderebbe erroneamente sulla presunzione assoluta che non vi siano rischi di violazione dei diritti fondamentali della ricorrente nell’ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti in Egitto. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la decisione 2014/153 comporterebbe restrizioni sproporzionate al diritto alla vita privata, al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa della ricorrente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la decisione 2014/153 non sarebbe corredata da una motivazione adeguata e sufficiente e sarebbe stata adottata in violazione del diritto della ricorrente ad essere ascoltata. |
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5. |
Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione poiché: (i) la ricorrente non sarebbe mai stata oggetto della benché minima inchiesta giudiziaria per distrazione di fondi pubblici; (ii) i comportamenti del sig. Ezz costituirebbero delle azioni normali nella prassi commerciale e non potrebbero, pertanto, essere considerati come distrazioni di fondi pubblici, e (iii) al momento dell’adozione della decisione 2014/153, il Consiglio non avrebbe tenuto conto del fatto che, tre anni dopo l’adozione delle prime misure, la situazione giuridica del sig. Ezz resterebbe per lo meno incerta. |
(1) Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63).
(2) Decisione 2014/153/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 85, pag. 9).