4.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 253/46


Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — Secolux/Commissione

(Causa T-363/14)

2014/C 253/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Lussemburgo) (rappresentante: N. Prüm-Carré, avvocato)

Convenuta: Commissione europea.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni del 1o e 14 aprile 2014 adottate dal Segretario generale della Commissione europea recanti diniego di dare accesso al complesso dei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto n. 02/2013/01L «Controlli di sicurezza» per il lotto 1 e in particolare all’offerta dell’aggiudicatario prescelto, all’elenco dei prezzi e al rapporto di valutazione di tale offerta nonché al contratto di servizio concluso con l’aggiudicatario;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di risposta alla richiesta di comunicazione del complesso dei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, in quanto sarebbero state riscontrate solo le richieste di accesso relative al rapporto di valutazione, all’offerta dell’aggiudicatario prescelto, all’elenco dei prezzi e al contratto di servizi concluso con l’aggiudicatario prescelto.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione delle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 (1).

Il diniego di accesso ai documenti sulla base del pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 non costituirebbe un motivo legittimo di rifiuto, in quanto avrebbe potuto essere comunicata una versione dei documenti resa anonima.

L’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 sarebbe infondata in quanto il rapporto di valutazione e l’elenco di prezzi non conterrebbero alcuna informazione relativa ai mezzi tecnici o umani e non rivelerebbero nessun know-how o conoscenza tecnica particolare.

Non si sarebbe arrecato pregiudizio al processo decisionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto (i) la decisione di aggiudicazione sarebbe stata adottata e il contratto di servizi firmato con l’aggiudicatario prescelto, al momento dell’adozione della decisione di diniego di accesso (ii) i documenti richiesti non sarebbero nemmeno riflessioni per uso interno ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, e in quanto, in ogni caso, la divulgazione dei documenti non sarebbe idonea ad arrecare un pregiudizio al processo decisionale della Commissione.

Non esisterebbe un interesse pubblico prevalente, ovvero il principio di trasparenza nell’ambito dell’esecuzione del bilancio.

Non sarebbe dimostrato che una divulgazione parziale dei documenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 non sarebbe stata possibile.

3.

Terzo motivo, vertente sull’assenza di motivazione reale delle decisioni adottate.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).