14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/64


Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — STC/Commissione

(Causa T-355/14)

(2014/C 223/66)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: STC SpA (Forlì, Italia) (rappresentanti: A. Marelli e G. Delucca, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di diritto e di legge, e, in particolare, a tale effetto:

Condannare l’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno arrecato per l’effetto degli illegittimi provvedimenti assunti, o in forma specifica, tramite il rinnovo dell’aggiudicazione in favore della ricorrente, o per equivalente e, in tale ultimo caso, a ristoro del danno da perdita di utile impresa e del danno cd. curriculare nella complessiva misura del 15 % del prezzo indicato in offerta dalla ricorrente o, in subordine, nella complessiva misura del 15 % del valore di gara, o altrimenti, nella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta in giustizia, se del caso, con valutazione equitativa; in ogni caso con aggiunta di interessi compensativi a titolo di risarcimento dal danno da ritardo; ed inoltre:

Condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali a tutte di causa, ivi inclusi accessori, spese vive e quant’altro dovuto per legge, con riserva di quantificazione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento di valutazione negativa dell’offerta formulata dalla ricorrente, nella procedura di gara JRC IPR 2013 C04 0031 OC, assunto dalla Commissione Europea, Direzione Generale, Centro Comune di Ricerca, Direzione Gestione del Sito di Ispra, Unità Manutenzione e Servizi e comunicato con nota in data 3.4.2014 Ref. Ares(2014)1041060; contro il provvedimento dell’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra ditta; nonché contro il provvedimento di diniego della richiesta di accesso ai documenti di gara.

L’oggetto della gara in questione consisteva nella progettazione esecutiva, nella fornitura di apparecchiature e nella costruzione di un nuovo impianto di tri-generazione a turbogas, con la previsione di un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 6 anni, di cui i primi 2 in garanzia.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul mancato riconoscimento del diritto della ricorrente di accedere agli atti di gara. La ricorrente fa valere a questo riguardo la violazione:

Degli articoli 42 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;

Del diritto di accesso agli atti di gara sotto i profili del mancato accesso alla graduatoria di gara ed ai punteggi ottenuti dagli altri concorrenti ed al testo integrale del rapporto di valutazione relativo alla ricorrente.

Del diritto di difesa e ad un ricorso effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sull’offerta economica formulata dalla ricorrente. La ricorrente fa valere a questo riguardo la violazione:

Dell’articolo 296 TFUE per motivazione contradittoria e carente.

Del diritto ad una buona amministrazione di cui all’articolo 41, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Dell’articolo 112, primo comma, del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

Dell’articolo 160, terzo comma, del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).

Violazione del principio della parità di trattamento e di trasparenza nella fase della valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, e del riconoscimento delle pari opportunità di tutti gli offerenti.

3.

Terzo motivo, vertente sull’offerta tecnica formulata dalla ricorrente. Essa fa valere a questo riguardo la violazione:

Dell’articolo 296 TFUE per motivazione contradittoria e carente.

Del diritto ad una buona amministrazione di cui all’articolo 41, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Dell’articolo 112, primo comma, del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

Degli articoli 139, primo comma, e160, terzo comma, del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).

Del principio di trasparenza e dell’articolo 16 della carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La ricorrente fa anche valere un travisamento delle risultanze documentali.