28.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/24


Ricorso proposto l’8 maggio 2014 — Rezon OOD/UAMI — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

(Causa T-337/14)

2014/C 245/32

Lingua in cui è redatto il ricorso: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti P. Kancev e T. Ignatova)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: mobile.international GmbH (Dreilinden, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 febbraio 2014, nel procedimento R 950/2013-1;

accogliere le conclusioni da essa presentate dinanzi alle divisioni e alle commissioni di ricorso dell’UAMI;

accogliere integralmente la sua domanda di annullamento del marchio comunitario della mobile.international GmbH;

condannare la medesima alle spese;

autorizzare la nomina di esperti per la redazione di una perizia scritta sulle questioni relative alle prove nell’ambito del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «mobile.de proMotor» per servizi rientranti nelle classi 35, 38, 41 e 42 — Registrazione di marchio comunitario n. 4 8 96  643

Titolare del marchio comunitario: l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivo di nullità relativa ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 76 dello stesso, e con la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95; violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; conflitto, tenuto conto dell’allargamento dell’UE, del marchio comunitario registrato successivamente con il marchio nazionale registrato anteriormente.