28.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 245/24 |
Ricorso proposto l’8 maggio 2014 — Rezon OOD/UAMI — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)
(Causa T-337/14)
2014/C 245/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti P. Kancev e T. Ignatova)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: mobile.international GmbH (Dreilinden, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 febbraio 2014, nel procedimento R 950/2013-1; |
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accogliere le conclusioni da essa presentate dinanzi alle divisioni e alle commissioni di ricorso dell’UAMI; |
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accogliere integralmente la sua domanda di annullamento del marchio comunitario della mobile.international GmbH; |
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condannare la medesima alle spese; |
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autorizzare la nomina di esperti per la redazione di una perizia scritta sulle questioni relative alle prove nell’ambito del ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «mobile.de proMotor» per servizi rientranti nelle classi 35, 38, 41 e 42 — Registrazione di marchio comunitario n. 4 8 96 643
Titolare del marchio comunitario: l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivo di nullità relativa ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 76 dello stesso, e con la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95; violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; conflitto, tenuto conto dell’allargamento dell’UE, del marchio comunitario registrato successivamente con il marchio nazionale registrato anteriormente.