21.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/29


Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Helbrecht/UAMI — Lenci Calzature (SportEyes)

(Causa T-333/14)

2014/C 235/39

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Helbrecht (Hilden, Germania) (rappresentante: C. König, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lenci Calzature SpA (Turchetto-Montecarlo, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 febbraio 2014, procedimento R 830/2013-5;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Lenci Calzature S.p.A., qualora essa intervenga nel presente procedimento, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SportEyes» per prodotti della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 7 504 525

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi, contenenti gli elementi denominativi «EYE SPORT EYE», «EYE fashion EYE» e «EYE», per prodotti della classe 25

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la Lenci Calzature SpA

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009