|
21.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/29 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Helbrecht/UAMI — Lenci Calzature (SportEyes)
(Causa T-333/14)
2014/C 235/39
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Andreas Helbrecht (Hilden, Germania) (rappresentante: C. König, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lenci Calzature SpA (Turchetto-Montecarlo, Italia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 febbraio 2014, procedimento R 830/2013-5; |
|
— |
condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Lenci Calzature S.p.A., qualora essa intervenga nel presente procedimento, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SportEyes» per prodotti della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 7 504 525
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi, contenenti gli elementi denominativi «EYE SPORT EYE», «EYE fashion EYE» e «EYE», per prodotti della classe 25
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la Lenci Calzature SpA
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009