14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/62 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio
(Causa T-331/14)
2014/C 223/64
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente, |
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adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento, |
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condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali
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3. |
Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l’altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l’introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione Nell’ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un’accurata indagine dei fatti. |
5. |
Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione |