21.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/28


Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Compagnie des fromages & Richesmonts/UAMI — Grupo Lactalis Iberia (Raffigurazione di una scacchiera rossa e bianca)

(Causa T-327/14)

2014/C 235/38

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie des fromages & Richesmonts (Puteaux, Francia) (rappresentanti: T. Mollet-Vieville e T. Cuche, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Lactalis Iberia, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il marchio comunitario n. 6 059 687 è valido per designare i formaggi;

di conseguenza, annullare in toto la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 3 marzo 2014 in quanto ha dichiarato la nullità del marchio comunitario n. 6 059 687;

in subordine, annullare in toto la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 3 marzo 2014 in quanto ha dichiarato la nullità del marchio comunitario n. 6 059 687 per designare i formaggi;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo raffigurante una scacchiera rossa e bianca, per prodotti e servizi della classe 29 — marchio comunitario n. 6 059 687

Titolare del marchio comunitario: ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Grupo Lactalis Iberia, SA

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: impedimenti assoluti previsti dalle disposizioni dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi

Motivi dedotti: la commissione di ricorso è incorsa in errori di fatto e di diritto (violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009)