14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/50


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Buderus Guss/Commissione

(Causa T-302/14)

2014/C 223/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Buderus Guss GmbH (Breidenbach, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.