14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/20


Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-258/14)

2014/C 223/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: L. Delvaux, agente, assistito da P.-E. Partsch, A. Steichen, D. Waelbroeck, avvocati, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione del 24 marzo 2014, che ingiunge al Lussemburgo di fornire informazioni relative alla prassi delle decisioni anticipative in ambito tributario;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione C (2014) 1986 final della Commissione, mediante la quale quest'ultima gli ha ingiunto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 (1), di fornire l'elenco completo delle decisioni anticipative concesse nel 2010, 2011 e 2012 alle imprese lussemburghesi appartenenti a un gruppo o a una struttura legale comprendente una o più imprese con sede fuori del Granducato di Lussemburgo.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 10 del regolamento n. 659/1999 e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non disporrebbe del minimo di informazioni richieste per giustificare le domande di delucidazioni contenute nell'ingiunzione, mentre i suoi poteri di indagine sarebbero subordinati alla previa detenzione di informazioni sostanziali e obiettive sufficienti, idonee a far sorgere una ragionevole suspicione quanto all'esistenza di una violazione. Il ricorrente afferma che la Commissione procede così ad una vera «domanda di informazioni esplorativa» incompatibile con i diritti della difesa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto i) non vi sarebbe alcun rapporto tra le informazioni che la Commissione ha già in suo possesso e la natura e la portata delle informazioni richieste presso il ricorrente e in quanto ii) l'ingiunzione di fornire informazioni eccederebbe i limiti di quanto adatto e necessario alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di sufficiente motivazione, poiché la Commissione non ha esposto le ragioni che giustificano l'ingiunzione impugnata, né ha chiaramente indicato le presunzioni che intende verificare.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione degli articoli 4 e 5 TUE e sul mancato rispetto della competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (GU L 83, pag. 1).