14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/18


Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-83/12, Bodson e a./BEI

(Causa T-241/14P)

2014/C 223/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia); Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo); Manuel Sutil (Lussemburgo); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo); e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 febbraio 2014 nella causa F-83/12;

di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, pertanto,

annullare le decisioni di attribuire ai ricorrenti un premio in applicazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni come derivante dalla decisione del consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del comitato direttivo del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011, atteso che le decisioni individuali di applicazione erano contenute nei fogli paga di aprile 2012, dei quali gli interessati sono venuti a conoscenza non prima del 22 aprile 2012;

quindi,

condannare la convenuta a versare la differenza di retribuzione, risultante dalla decisione del consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011, rispetto all'applicazione del precedente sistema di premi; a tale differenza di retribuzione si devono sommare gli interessi di mora calcolati a decorrere dal 22 aprile 2012 fino a completa liquidazione, al tasso della BCE aumentato di 3 punti;

condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente;

nel caso in cui la convenuta non li produca spontaneamente, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, invitare la convenuta a produrre i documenti seguenti:

il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011;

i progetti redatti dal dipartimento delle risorse umane in date 22 giugno 2011 (RH/P&O/2011-119), 20 ottobre 2011 (RH/P&O/2011-74) e 25 gennaio 2012;

condannare la convenuta alle spese;

condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una irregolarità del procedimento in quanto il Tribunale della funzione pubblica si è rifiutato di procedere alle misure di organizzazione richieste dai ricorrenti.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione della diversa natura tra il rapporto di lavoro contrattuale e il rapporto di lavoro statutario, una violazione delle condizioni fondamentali del rapporto di lavoro, una violazione della qualificazione giuridica del protocollo d'intesa, uno snaturamento del fascicolo e una violazione da parte del giudice del suo obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento, nonché una violazione dell’obbligo di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività e di prevedibilità, nonché una violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di motivazione.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del controllo del manifesto errore di valutazione e dello snaturamento del fascicolo.