7.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/36


Ricorso proposto il 20 aprile 2014 — Monard/Commissione

(Causa T-239/14)

2014/C 212/46

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eva Monard (Kessel-Lo, Belgio) (rappresentante: R. Antonini, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea Ares(2014) 321920 (n. SG.B.4/RH/rc-sg.dsg2.b.4(2014) 285433), adottata il 10 febbraio dal segretario generale ai sensi dell’articolo 4 delle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativa alla domanda di conferma di Eva Monard per l’accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (GESTDEM 4641/2011);

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, con cui si sostiene che la Commissione aveva l’obbligo di consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti, conformemente all’articolo 1 del Trattato sull’Unione europea («TUE»), agli articoli 15 e 298 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), al diritto fondamentale d’accesso ai documenti, al combinato disposto degli articoli 6, paragrafo 1, TUE e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (la «Carta») e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione («regolamento n. 1049/2001»). Ciò risulta altresì dall’applicazione a contrario dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Omettendo di agire in tal modo e basandosi (erroneamente) sulle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione ha applicato in maniera errata le disposizioni pertinenti ed è incorsa in uno sviamento di potere. La Commissione non ha altresì applicato correttamente l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, ed è incorsa in uno sviamento di potere nell’applicazione di tali disposizioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 1 TUE, degli articoli 15 e 298 TFUE, del diritto fondamentale d’accesso ai documenti, del combinato disposto degli articoli 6, paragrafo 1, TUE, 42 della Carta e 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, non avendo essa trattato con tempestività la domanda di conferma della ricorrente e avendo prolungato il termine ultimo per dar riscontro a tale domanda di conferma in un caso che non rivestiva carattere di eccezionalità. Così agendo, la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere e non ha applicato correttamente le disposizioni pertinenti, rinviando ingiustificatamente l’adozione di una decisione sulla domanda di conferma della ricorrente.