16.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 184/37


Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — Mammoet Salvage/Commissione

(Causa T-234/14)

2014/C 184/59

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Kuypers e A. Schadd, avvocati)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, dichiarare l’inadempimento dell’Unione europea e/o della Commissione europea;

in subordine, condannare l’Unione europea e/o la Commissione europea a pagare alla ricorrente gli importi dovuti;

in ulteriore subordine, condannare l’Unione europea e/o la Commissione europea a risarcire il danno alla ricorrente;

sia in via principale, sia in subordine ed ulteriore subordine, rinviare o sospendere il procedimento, ai sensi dell’articolo 77 del regolamento di procedura del Tribunale, sino a tre mesi dopo che la ricorrente ha ricevuto la sentenza arbitrale;

condannare l’Unione europea e/o la Commissione europea alle spese del procedimento e alle spese extragiudiziali.

Motivi e principali argomenti

Nel 2010 la ricorrente ha vinto una gara d’appalto per la rimozione di 74 relitti in un porto in Mauritania, nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo. Il contratto, stipulato tra la Mauritania e la ricorrente, per quanto riguarda il finanziamento è stato autorizzato a nome della Commissione europea dall’ambasciatore e capo della delegazione dell’Unione europea in Mauritania. Con l’autorizzazione, la convenuta non è divenuta parte contrattuale, ma ha assunto l’obbligo di pagare i lavori effettuati.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’omissione della convenuta di compiere un atto.

Il contratto tra la ricorrente e la Mauritania contiene una disposizione ai sensi della quale gli obblighi di pagamento dell’Unione cessano al più tardi 18 mesi dopo la fine del periodo di esecuzione dei compiti. Il 4 dicembre 2013 la ricorrente ha presentato alla Mauritania e alla delegazione dell’Unione europea domanda di proroga di detto termine. La convenuta ha omesso di rispondere alla domanda con cui le viene richiesto di agire.

2.

Secondo motivo, vertente sull’autorizzazione del finanziamento del contratto ad opera della Commissione europea

La ricorrente ritiene che i lavori siano stati completati, e chiede al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento delle fatture insolute, pari agli importi residui dovuti alla ricorrente per i lavori da essa eseguiti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea

Ove il Tribunale ritenesse che il termine di pagamento per l’Unione europea è scaduto, la ricorrente chiede al Tribunale di condannare la convenuta al risarcimento del danno per un importo pari alle fatture insolute.

Inoltre la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che la convenuta ha commesso illecito nei suoi confronti riguardo alla nomina di esperti, causando così un danno extracontrattuale.