14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/13


Ricorso proposto il 15 aprile 2014 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione

(Causa T-230/14)

2014/C 223/18

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché la sovrattassa prevista nella legge sulla priorità alle fonti di energia rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: l’«EEG») e il regime di compensazione speciale non costituiscono una concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. Tutte le circostanze pertinenti ai fini della qualificazione di tali misure sono state accertate nel corso del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania. Non era rimasto alcun dubbio ulteriore che la Commissione avrebbe dovuto verificare in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

A tale proposito, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, poiché essa, per riesaminare la propria qualificazione preliminare come aiuto attribuita all’EEG, ha applicato il procedimento per nuovi aiuti ex articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché quello per aiuti esistenti di cui agli articoli 17 e seguenti del medesimo regolamento. Al riguardo, essa deduce segnatamente che la Commissione, con decisione del 22 maggio 2002, ha ritenuto che l’EEG 2000 non costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa dell’insussistenza di trasferimenti di risorse statali. Le modifiche apportate all’EEG 2000 dall’EEG 2012 non hanno rilevanza rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. La Commissione poteva quindi adottare una diversa posizione giuridica in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE senza coinvolgere la ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

La ricorrente afferma altresì che la convenuta ha adottato la decisione impugnata senza averle prima dato la possibilità di prendere posizione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).