6.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/9 |
Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — CW/Consiglio
(Causa T-224/14)
2014/C 351/11
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CW (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Tekari)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, in quanto riguarda il ricorrente; |
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dichiarare che, in conseguenza dell'annullamento della decisione contestata, il ricorrente sarà reputato come se non fosse stato mai iscritto nella lista delle persone colpite dal congelamento dei beni e nessun atto o decisione del Consiglio potrà menzionare il suo nome come oggetto di un siffatto provvedimento; |
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condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento della somma di EUR centomila a risarcimento del danno morale e materiale subito dal ricorrente; |
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condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente, fissandole secondo equità, alla luce della situazione delle parti e della mole di lavoro che la gestione di tale fascicolo comporta. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un difetto di fondamento giuridico della decisione 2014/49/PESC (1), in quanto essa sarebbe basata su un motivo estraneo a quello previsto all'articolo 1 della decisione 2011/72/PESC (2) e in quanto, comunque, la decisione 2011/72/PESC, che costituisce il suo fondamento giuridico, non sarebbe conforme al diritto europeo che disciplina le sanzioni considerate. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà, in quanto le misure restrittive inflitte alla parte ricorrente costituirebbero una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà. |
(1) Decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 38).
(2) Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).